momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ciascun Stato indichera' l'autorita' centrale da esso designata, da una parte per formulare la domanda d'informazioni, e dall'altra parte per rispondervi. Gli Stati federali hanno facolta' di designare piu' autorita'.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art3 · fonte su Normattiva