Art. 3 (Convenzione)
momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, ciascun Stato indichera' l'autorita' centrale da esso designata, da una parte per formulare la domanda d'informazioni, e dall'altra parte per rispondervi. Gli Stati federali hanno facolta' di designare piu' autorita'.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
