Art. 6 (Convenzione)
Tutte le iscrizioni da riportare sul libretto di famiglia internazionale sono scritte in caratteri tipografici latini, ma possono anche essere scritte negli stessi caratteri della lingua usata per la redazione dell'atto al quale si riferiscono. Le stesse sono dattiloscritte o, in difetto, scritte a mano.
Testo vigente dal 6 agosto 1977
