Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985
Art. 9 (Convenzione)
presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata, e gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
