Art. 10 (Convenzione)
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti dello Stato che ratifichera', accettera', approvera' o aderira' dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione avra' effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
