1. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito del secondo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Nei confronti dello Stato che ratifichera', accettera', approvera' o aderira' dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione avra' effetto dal primo giorno del terzo mese successivo a quello del deposito, da parte di questo Stato, dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art10 · fonte su Normattiva