Ratifica ed esecuzione della convenzione di cooperazione in materia di assistenza amministrativa ai rifugiati, adottata a Basilea il 3 settembre 1985
Art. 8 (Convenzione)
dispensati da qualsiasi legalizzazione o da ogni altra formalita' equivalente sul territorio di ciascuno degli Stati vincolati dalla presente Convenzione, i documenti relativi all'identita' e allo stato civile esibiti dai rifugiati e rilasciati dalle loro autorita' di origine.
Testo vigente dal 24 aprile 1989
