dispensati da qualsiasi legalizzazione o da ogni altra formalita' equivalente sul territorio di ciascuno degli Stati vincolati dalla presente Convenzione, i documenti relativi all'identita' e allo stato civile esibiti dai rifugiati e rilasciati dalle loro autorita' di origine.

Testo vigente dal 24 aprile 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-04-03;138~convenzione-art8 · fonte su Normattiva