[1]nel settore dell'energia

[2]1. Le Parti concordano che l'obiettivo comune sara' quello di stimolare la cooperazione nel settore dell'energia, consolidando in particolare le relazioni economiche in ambiti cruciali quali l'energia idroelettrica, il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, tenendo conto del fatto che nei paesi andini sono gia' stati avviati progetti di interconnessione elettrica. 2. In particolare, la cooperazione puo' comprendere:

  • a)la realizzazione di politiche energetiche che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dell'accesso ai mercati dell'energia, facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione;
  • b)gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
  • c)promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
  • d)iniziative di cooperazione tra imprese operanti nel settore.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art25 · fonte su Normattiva