[1]nel settore dell'energia

[2]1. Le Parti concordano che il loro obiettivo comune sara' la promozione della cooperazione nel settore dell'energia, in settori chiave quali, tra gli altri e in base alle scelte delle Parti, l'energia idroelettrica, l'elettricita', il petrolio e il gas, le energie rinnovabili, le tecnologie di risparmio energetico, l'elettrificazione delle zone rurali e l'integrazione regionale dei mercati dell'energia, conformemente alle legislazioni dei singoli paesi. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra le altre, le seguenti attivita':

  • a)elaborazione e pianificazione di politiche energetiche, che comprendano infrastrutture interconnesse di rilevanza regionale, miglioramento e diversificazione della fornitura di energia e miglioramento dei mercati dell'energia e facilitazione del transito, della trasmissione e della distribuzione nei paesi dell'America centrale;
  • b)gestione e formazione nel settore dell'energia e trasferimento di tecnologia, conoscenze e competenze;
  • c)promozione del risparmio energetico, dell'efficienza nell'utilizzo dell'energia, delle energie rinnovabili e studio dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
  • d)promozione dell'applicazione di un meccanismo dello sviluppo pulito a sostegno delle iniziative relative ai cambiamenti e alla variabilita' climatici;
  • e)la questione dell'impiego pulito e pacifico dell'energia nucleare.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;137~art25 · fonte su Normattiva