[1]nel settore minerario

[2]Le Parti concordano che, tenuto conto di alcuni aspetti di tutela dell'ambiente, la cooperazione nel settore minerario riguardera' soprattutto:

  • a)la promozione della partecipazione delle imprese di entrambe le Parti alla prospezione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse minerarie e al loro utilizzo, in conformita' con le legislazioni di entrambe le Parti;
  • b)la promozione dello scambio di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento minerario;
  • c)la promozione dello scambio di esperti e la realizzazione di ricerche comuni onde incrementare le opportunita' di sviluppo tecnologico;
  • d)lo sviluppo di misure per promuovere investimenti in questo settore;
  • e)l'elaborazione di misure volte a garantire l'integrita' ambientale e la responsabilita' delle imprese in materia ambientale nel settore in oggetto.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art24 · fonte su Normattiva