[1]scientifica e tecnologica

[2]1. Le Parti concordano che gli obiettivi della cooperazione nel settore scientifico e tecnologico, realizzata nell'interesse reciproco di entrambe le Parti e conformemente alle loro politiche, in particolare per quanto concerne le norme relative allo sfruttamento della proprieta' intellettuale derivante dalla ricerca, saranno:

  • a)il contributo allo sviluppo della scienza e della tecnologia nella regione andina;
  • b)lo scambio di informazioni ed esperienze scientifiche e tecnologiche a livello regionale, in particolare per quanto concerne l'attuazione di politiche e programmi;
  • c)la promozione dello sviluppo delle risorse umane e di un contesto istituzionale adeguato alla ricerca e allo sviluppo;
  • d)la promozione delle relazioni tra le comunita' scientifiche delle Parti e la promozione dello sviluppo di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica;
  • e)l'incentivazione della partecipazione del mondo imprenditoriale di entrambe le Parti alla cooperazione scientifica e tecnologica, in particolare per quanto concerne la promozione dell'innovazione;
  • f)la promozione dell'innovazione e del trasferimento di tecnologia, comprese le tecniche di egovernment e le tecnologie pulite, tra le Parti. 2. Verra' incoraggiata la partecipazione di istituti di insegnamento superiore, di centri di ricerca e dei settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese, di entrambe le Parti. 3. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione scientifica e tecnologica tra le universita', gli istituti di ricerca e i settori produttivi di entrambe le regioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e lo scambio di studenti e di specialisti di alto livello. 4. Le Parti decidono inoltre di promuovere la partecipazione andina ai programmi comunitari in materia di tecnologia e sviluppo della Comunita' europea, conformemente alle disposizioni di quest'ultima che disciplinano la partecipazione di persone giuridiche provenienti da paesi terzi.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art36 · fonte su Normattiva