[1]in materia di protezione dei dati
[2]1. Le Parti decidono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose. 2. Le Parti coopereranno inoltre in materia di protezione dei dati personali per innalzare il livello di tale protezione e si adopereranno al fine di eliminare gli ostacoli, dovuti alla protezione insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
