[1]in materia di protezione dei dati

[2]1. Le Parti decidono di promuovere un elevato livello di protezione in materia di trattamento dei dati personali e di altra natura, conformemente alle norme internazionali piu' rigorose. 2. Le Parti coopereranno inoltre in materia di protezione dei dati personali per innalzare il livello di tale protezione e si adopereranno al fine di eliminare gli ostacoli, dovuti alla protezione insufficiente di tali dati, che rendono difficile la loro libera circolazione tra le Parti.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art35 · fonte su Normattiva