[1]culturale e conservazione del patrimonio culturale

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito, i legami culturali e i contatti tra gli operatori culturali di entrambe le regioni verranno potenziati. 2. L'obiettivo e' la promozione della cooperazione culturale tra le Parti, tenendo in considerazione e stimolando le sinergie con i programmi bilaterali degli Stati membri dell'Unione europea. 3. La cooperazione sara' gestita conformemente alle pertinenti disposizioni nazionali sul diritto d'autore e agli accordi internazionali. 4. Tale cooperazione puo' riguardare tutti gli ambiti culturali, tra cui:

  • a)la traduzione di opere letterarie;
  • b)la tutela, il restauro e il rilancio del patrimonio nazionale;
  • c)le manifestazioni culturali, quali mostre di arte e artigianato e spettacoli di musica, danza e teatro, nonche' lo scambio di artisti e professionisti nel settore culturale;
  • d)la promozione della diversita' culturale;
  • e)gli scambi tra giovani;
  • f)lo sviluppo delle industrie culturali;
  • g)la conservazione del patrimonio culturale;
  • h)la prevenzione del traffico illegale di beni che appartengono al patrimonio culturale e la lotta contro tale traffico, conformemente alle convenzioni internazionali firmate dalle Parti.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art40 · fonte su Normattiva