[1]in materia di calamita' naturali

[2]Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' finalizzata alla riduzione della vulnerabilita' della regione andina rispetto alle calamita' naturali attraverso il potenziamento delle capacita' regionali di progettazione e prevenzione, l'armonizzazione del quadro giuridico e il miglioramento del coordinamento istituzionale.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art39 · fonte su Normattiva