[1]in materia di calamita' naturali
[2]Le Parti concordano che la cooperazione in questo ambito sara' finalizzata alla riduzione della vulnerabilita' della regione andina rispetto alle calamita' naturali attraverso il potenziamento delle capacita' regionali di progettazione e prevenzione, l'armonizzazione del quadro giuridico e il miglioramento del coordinamento istituzionale.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
