[1]sociale

[2]1. Le Parti concordano che lo scopo di questa cooperazione sara' stimolare la partecipazione delle parti sociali al dialogo sulle condizioni di vita e di lavoro, sulla protezione sociale e sull'integrazione nella societa'. 2. La cooperazione dovrebbe contribuire ai processi di concertazione politica, economica e sociale volti a promuovere lo sviluppo trasversale nel quadro di strategie di riduzione della poverta' e di creazione di posti di lavoro. 3. Le Parti sottolineano l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, dando priorita' alla promozione dei principi e dei diritti fondamentali sul luogo di lavoro previsti dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, le cosiddette norme fondamentali del lavoro. 4. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito puo' comprendere l'attuazione di un programma sociale andino basato su due pilastri: il mercato comune andino e lo sviluppo di meccanismi che stimolino la riduzione della poverta' e la coesione regionale. 5. Le Parti possono cooperare in tutte le aree di interesse comune nell'ambito dei settori summenzionati. 6. Le misure saranno coordinate con quelle degli Stati membri dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali competenti. 7. Se opportuno, e secondo le loro procedure interne, le Parti possono gestire tale dialogo in coordinamento con il Comitato economico e sociale europeo e il suo omologo andino.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art42 · fonte su Normattiva