della societa' civile organizzata alla cooperazione 1. Le Parti riconoscono il ruolo e il contributo potenziale della societa' civile organizzata al processo di cooperazione e decidono di promuovere un dialogo costruttivo con essa e la sua partecipazione concreta. 2. Conformemente alle disposizioni giuridiche e amministrative delle Parti, la societa' civile organizzata puo':
- a)partecipare all'iter decisionale a livello nazionale, nel rispetto dei principi democratici;
- b)essere informata e partecipare alle consultazioni sulle strategie di sviluppo e di cooperazione e sulle politiche settoriali, in particolare per quanto concerne gli ambiti di interesse diretto, comprese tutte le fasi del processo di sviluppo;
- c)beneficiare di risorse finanziarie, se cio' e' ammesso dalle normative nazionali di ciascuna Parte, e di sostegno al consolidamento delle capacita' nei settori critici;
- d)partecipare all'attuazione dei programmi di cooperazione nei settori di interesse diretto.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
