[1]relativa alle popolazioni indigene
[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione in tale ambito contribuira' alla creazione e allo sviluppo di partenariati con le popolazioni indigene, in un quadro di promozione degli obiettivi di eliminazione della poverta', di gestione sostenibile delle risorse naturali e di rispetto dei diritti umani e della democrazia. 2. Le Parti decidono inoltre di cooperare ai fini della promozione di un'adeguata tutela delle conoscenze tradizionali, delle innovazioni e delle tradizioni delle comunita' indigene e locali che perpetuano stili di vita tradizionali importanti ai fini della protezione e dell'utilizzo sostenibile della biodiversita' e ai fini di una distribuzione equa dei benefici che possono derivare dall'applicazione di tali conoscenze. 3. Oltre a tenere sistematicamente conto della condizione delle popolazioni indigene a tutti i livelli della cooperazione allo sviluppo, le Parti integreranno nello sviluppo delle loro politiche le specificita' delle popolazioni indigene, potenziando le capacita' delle organizzazioni che rappresentano tali popolazioni, in modo da aumentare le ricadute positive su dette popolazioni della cooperazione allo sviluppo. 4. La cooperazione in tale ambito puo' aiutare le organizzazioni che rappresentano le popolazioni indigene, per esempio il gruppo di lavoro sui diritti delle popolazioni indigene, che e' un organismo consultivo in seno al Sistema d'integrazione andino.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
