[1]in materia di popolazioni sfollate e sradicate e di ex appartenenti a gruppi armati illegali

[2]1. Le Parti concordano che la cooperazione a favore delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali contribuira' a soddisfare i loro bisogni fondamentali nel periodo che va dal termine degli aiuti umanitari all'adozione di una soluzione a lungo termine per la soluzione del loro status. 2. Tale cooperazione puo' comprendere, tra l'altro, le seguenti attivita':

  • a)ricerca dell'autosufficienza e del reinserimento nel tessuto socioeconomico per le popolazioni sfollate e sradicate e per gli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
  • b)aiuti alle comunita' locali ospitanti e alle aree di reinsediamento per incentivare l'accoglienza e l'integrazione delle popolazioni sfollate e sradicate e degli ex appartenenti a gruppi armati illegali;
  • c)aiuti alle persone che intendono rientrare e stabilirsi nei loro paesi d'origine o in paesi terzi, se le condizioni lo permettono;
  • d)interventi per assistere le persone nel recupero dei loro beni o dei diritti di proprieta' e assistenza per la composizione legale dei casi di violazione dei diritti umani subiti dalle persone in questione;
  • e)potenziamento della capacita' istituzionale dei paesi che devono affrontare tali problemi.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art46 · fonte su Normattiva