[1]delle Parti

[2]Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 49, ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea e, dall'altra, la Comunita' andina, i suoi paesi membri o la Comunita' andina e i suoi paesi membri, nei limiti delle rispettive sfere di competenza. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorita' statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art53 · fonte su Normattiva