[1]delle Parti
[2]Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 49, ai fini del presente accordo, con il termine "Parti" si intendono, da una parte, la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, nei limiti delle rispettive aree di competenza previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea e, dall'altra, la Comunita' andina, i suoi paesi membri o la Comunita' andina e i suoi paesi membri, nei limiti delle rispettive sfere di competenza. L'accordo si applica inoltre alle misure adottate da qualsiasi autorita' statale, regionale o locale entro il territorio delle Parti.
Testo vigente dal 5 aprile 2006
