1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi della cooperazione stabiliti nel presente accordo, le Parti si impegnano a mettere a disposizione mezzi, anche finanziari, adeguati, nei limiti delle proprie capacita' e attraverso i rispettivi canali. 2. Fatti salvi i poteri delle rispettive autorita' competenti, le Parti adotteranno tutte le misure atte a promuovere e ad agevolare le attivita' della Banca europea per gli investimenti nella Comunita' andina, in conformita' delle sue procedure e dei suoi criteri di finanziamento nonche' delle leggi e delle normative delle Parti. 3. La Comunita' andina e i suoi paesi membri concederanno facilitazioni e garanzie agli esperti della Comunita' europea, nonche' l'esenzione dalle imposte sulle importazioni effettuate nel quadro delle attivita' di cooperazione, conformemente alle convenzioni quadro firmate dalla Comunita' europea e da ciascuno dei paesi andini.

Testo vigente dal 5 aprile 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-03-06;138~art51 · fonte su Normattiva