[1]di procedura e istanza per la qualificazione

[2](1) Le Autorita' competenti di entrambe le Parti fissano di comune accordo le norme di procedura della coproduzione, tenendo conto delle leggi che disciplinano l'industria cinematografica nella Repubblica Italiana e delle leggi vigenti in materia nella Repubblica di Turchia. (2) L'istanza per l'ammissione del film ai benefici della coproduzione deve essere presentata, in ogni caso, almeno sessanta (60) giorni prima dell'inizio delle riprese o delle lavorazioni principali per i film d'animazione, in accordo con le Norme di Procedura allegate al presente Accordo. (3) In linea di massima, le Autorita' competenti delle due Parti si notificheranno le loro decisioni in merito a ciascun progetto di coproduzione, entro il piu' breve termine possibile, ma non necessariamente entro il citato periodo di sessanta giorni.

Testo vigente dal 31 agosto 2007

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138~accordo-art17 · fonte su Normattiva