[1]multilaterali

[2](1) Le Parti contraenti considerano con favore la realizzazione di coproduzioni di qualita' internazionale tra l'Italia, la Turchia ed uno o piu' Paesi con cui l'Italia e/o la Turchia sono legati rispettivamente da un Accordo di coproduzione ufficiale. (2) Le condizioni di ammissione di tali film devono formare oggetto di esame, caso per caso, per entrambe le Parti. Nessuna partecipazione minoritaria in questi film puo' essere inferiore al 10 (10) per cento del costo.

Testo vigente dal 31 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-02;138~accordo-art7 · fonte su Normattiva