[1]temporanea

[2]Le Parti faciliteranno l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla produzione dei film realizzati nel quadro del presente Accordo, nel rispetto della legislazione vigente nei loro Paesi. Ciascuna delle Parti, in conformita' alta legislazione nazionale e, per quanto riguarda l'Italia, alla legislazione comunitaria vigente, permettera' al personale tecnico ed artistico dell'altra Parte di entrare e di risiedere nel proprio territorio senza alcuna restrizione, al fine di partecipare alla realizzazione di tali film.

Testo vigente dal 10 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;68~accordo-art8 · fonte su Normattiva