[1]e lingue
[2](1) Ciascun film di coproduzione deve comportare due negativi, o almeno, un negativo e un controtipo. Ciascun coproduttore e' proprietario di un negativo o di un controtipo ed ha il diritto di servirsene per ottenere un altro controtipo o delle copie. Inoltre, ciascun coproduttore ha il diritto di' utilizzare il negativo originale conformemente alle condizioni previste fra i coproduttori stessi. (2) Ciascun film di coproduzione deve comportare due versioni, rispettivamente in italiano e in turco.
Testo vigente dal 31 agosto 2007
