[1]Risarcimento del danno

[2]1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:

  • a)tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale causato al titolare del diritto dalla violazione; o,
  • b)in alternativa alla lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base ad elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere corrisposti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di un risarcimento che puo' essere predeterminato. 3. Nei procedimenti giudiziari civili, ciascuna delle Parti puo', almeno per quanto riguarda opere, fonogrammi, interpretazioni ed esecuzioni protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi, e nei casi di contraffazione dei marchi, stabilire un risarcimento dei danni o mantenere il risarcimento prestabilito, secondo la scelta del titolare del diritto.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1050 · fonte su Normattiva