[1]Risarcimento del danno

[2]1. Le Parti dispongono che l'autorita' giudiziaria, nel fissare il risarcimento del danno:

  • a)tenga conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure
  • b)in alternativa alla precedente lettera a), possa fissare, nei casi opportuni, una somma forfettaria in base a elementi quali, almeno, l'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del diritto di proprieta' intellettuale in questione. 2. Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attivita' di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le Parti possono prevedere la possibilita' che l'autorita' giudiziaria disponga il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art240 · fonte su Normattiva