[1]Durata dei diritti d'autore

[2]Ciascuna delle Parti dispone che, se la durata della protezione di un'opera e' calcolata sulla base della vita di una persona fisica, tale durata corrisponda almeno alla vita dell'autore e ai 70 anni seguenti la sua morte.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art106 · fonte su Normattiva