[1]Durata dei diritti d'autore
[2]Le parti convengono che per il calcolo della durata della protezione dei diritti d'autore si applicano le norme di cui agli articoli 7 e 7-bis della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, a condizione che la durata minima della protezione, quale definita all'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3 e 4, della convenzione di Berna, sia di settanta anni.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
