[1]Codici di condotta

[2]Le Parti incoraggiano:

  • a)l'elaborazione da parte delle associazioni od organizzazioni professionali di codici di condotta miranti a contribuire al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, in particolare raccomandando l'uso sui dischi ottici di un codice che permetta di identificare l'origine della loro fabbricazione;
  • b)la presentazione alle autorita' competenti delle Parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione di tali codici di condotta.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art1068 · fonte su Normattiva