[1]Cooperazione

[2]1. La cooperazione intende sostenere l'attuazione degli impegni e obblighi assunti a norma della presente sezione. Le parti convengono sulla particolare importanza delle attivita' di cooperazione nel corso del periodo transitorio di cui agli articoli 139 e 140. 2. Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7, le parti convengono di cooperare, anche mediante la predisposizione di un sostegno, per quanto riguarda:

  • a)il rafforzamento delle iniziative, degli organismi e degli uffici regionali operanti nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale, anche attraverso la formazione del personale e lo sviluppo di basi dati aperte al pubblico, con l'obiettivo di migliorare la capacita' di regolamentazione, le disposizioni legislative e regolamentari e l'attuazione a livello regionale relativamente agli impegni assunti a norma della presente sezione nel campo della proprieta' intellettuale, anche sotto il profilo del rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. Cio' comporta, in particolare, un sostegno ai paesi che non aderiscono a iniziative regionali ma intendono divenirne parti, come pure la gestione regionale dei diritti d'autore e dei diritti connessi;
  • b)un sostegno all'elaborazione di disposizioni legislative e regolamentari nazionali riguardanti la protezione e il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale, all'istituzione e al rafforzamento di uffici nazionali e altre agenzie operanti nel campo dei diritti di proprieta' intellettuale, anche attraverso la formazione del personale sul tema del rispetto di questi diritti. Il sostegno riguardera' anche la creazione di strumenti di collaborazione tra le agenzie delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari, in modo che gli Stati del CARIFORUM firmatari possano piu' agevolmente aderire ai trattati e alle convenzioni citati nella presente sezione e rispettarli;
  • c)l'individuazione dei prodotti che potrebbero essere protetti come indicazioni geografiche e ogni altro intervento volto a tutelare questi prodotti attraverso le indicazioni geografiche. A questo proposito la parte CE e gli Stati del CARIFORUM firmatari si preoccupano in particolare di promuovere e salvaguardare il sapere tradizionale locale e la biodiversita' mediante l'attribuzione di indicazioni geografiche;
  • d)l'elaborazione da parte delle associazioni o degli organismi professionali o di categoria, di concerto con le autorita' competenti delle parti e degli Stati del CARIFORUM firmatari, di codici di condotta che contribuiscano a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.

Testo vigente dal 23 settembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-08-24;154~art164 · fonte su Normattiva