[1]Cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari

[2]1. Le Parti si scambieranno reciprocamente le informazioni riguardanti le attrezzature militari prodotte localmente per facilitare il commercio e la cooperazione tra i due Paesi. 2. In conformita' con le normative nazionali rispettive ed al fine di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti esprimono il loro accordo ad una possibile cooperazione nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relative apparecchiature ad uso militare; b. aerei ed elicotteri militari con relativo equipaggiamento; c. carri armati e veicoli ad uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; e. armi di medio e grosso calibro e relativo munizionamento; f. bombe, mine (ad esclusione delle mine anti-uomo) missili, siluri e relative apparecchiature di controllo; g. polvere da sparo, esplosivi e propellenti ad uso militare; h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relative apparecchiature per uso militare; i. materiali corazzati specifici prodotti per uso militare; j. materiali specifici per l'addestramento militare; k. macchine e apparecchiature progettate per la fabbricazione, il collaudo e il controllo di armi e munizioni; l. equipaggiamenti speciali fabbricati per uso militare; m. le Parti possono, di comune accordo, aggiungere altre voci alla lista di materiali o di equipaggiamenti militari di cui sopra. 3. L'approvvigionamento reciproco di materiali di interesse per le rispettive Forze Armate avverra' ai sensi del presente Accordo e potra' essere attuato o mediante operazioni dirette da Stato a Stato, o tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. 4. Le Parti si impegnano a non riesportare a terze Parti il materiale in tal modo acquisito senza il preventivo consenso del fornitore. 5. Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutte le proprieta' intellettuali, inclusi i brevetti derivanti da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo, ai sensi delle rispettive normative e degli Accordi internazionali in materia firmati dalle Parti. 6. Le Parti adotteranno misure atte a garantire la protezione dei reciproci diritti di proprieta' intellettuale, nonche' i diritti posseduti da eventuali terze parti.

Testo vigente dal 22 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-09-30;157~accordo-art6 · fonte su Normattiva