[1]Monopoli di Stato

[2]1. Le Parti riordinano i monopoli di Stato di carattere commerciale in modo che non esistano misure discriminatorie3 tra persone fisiche o giuridiche delle Parti relativamente alle condizioni di acquisto e di vendita delle merci. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che una Parte crei o mantenga un monopolio di Stato. 3. Il presente articolo fa salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 9 (Appalti pubblici). --------- 3 Per "misura discriminatoria" si intende una misura che non e' conforme al trattamento nazionale, quale definito nelle pertinenti disposizioni del presente accordo, comprese le modalita' e le condizioni enunciate nei pertinenti allegati.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art115 · fonte su Normattiva