[1]Monopoli di Stato

[2]1. Ciascuna delle Parti riordina i monopoli di Stato che presentano un carattere commerciale entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo in modo che venga esclusa qualunque misure discriminatoria tra le persone fisiche o giuridiche delle Parti per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti di cui al capo 8 (Appalti pubblici) del titolo IV del presente accordo. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere interpretate come tali da impedire a una Parte di creare o mantenere un monopolio di Stato.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art258 · fonte su Normattiva