[1]Cooperazione

[2]1. Le Parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorita' garanti della concorrenza per rafforzare l'effettiva applicazione delle norme in materia di concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione delle pratiche commerciali o delle operazioni anticoncorrenziali. 2. Le Parti cooperano in relazione alle rispettive politiche di applicazione e nell'applicazione delle rispettive norme in materia di concorrenza, in particolare mediante la cooperazione in materia d'applicazione, la notifica, la consultazione e lo scambio di informazioni non riservate sulla base dell'accordo tra la Comunita' europea e il governo della Repubblica di Corea concernente la cooperazione in merito ad attivita' anticoncorrenziali, firmato il 23 maggio 2009.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art116 · fonte su Normattiva