[1]Contesto e obiettivi

[2]1. Richiamandosi all'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, al piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002 e alla dichiarazione ministeriale del 2006 del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla piena occupazione e il lavoro dignitoso, le Parti riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile e si adopereranno affinche' questo obiettivo sia integrato e rispecchiato a ogni livello delle loro relazioni commerciali. 2. Le Parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la tutela dell'ambiente sono interdipendenti e sono componenti dello sviluppo sostenibile che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici della cooperazione sulle questioni sociali e ambientali collegate al commercio, nel quadro di un approccio globale del commercio e dello sviluppo sostenibile. 3. Le Parti riconoscono che non e' loro intenzione armonizzare nel presente capo le loro norme in materia di lavoro e di ambiente, ma quello di rafforzare i loro rapporti e la loro cooperazione commerciali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile, come indicato nei paragrafi 1 e 2.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art131 · fonte su Normattiva