[1]Modifiche

[2]1. Le Parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le Parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge, alla data convenuta dalle Parti. 2. In deroga al paragrafo 1, il comitato per il commercio puo' decidere di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note del presente accordo. Le Parti possono adottare la decisione, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art155 · fonte su Normattiva