[1]Modifiche

[2]1. Le parti possono modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato le rispettive procedure giuridiche applicabili, come previsto all'articolo 4.13 (Entrata in vigore). 2. In deroga al paragrafo 1 e nei casi previsti dal presente accordo, le parti possono adottare in seno al comitato una decisione di modifica del presente accordo. Tale possibilita' lascia impregiudicato l'espletamento delle procedure giuridiche applicabili di ciascuna parte.

Testo vigente dal 30 agosto 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-07-31;117~art43 · fonte su Normattiva