[1]Eccezioni relative alla sicurezza

[2]Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che:

  • a)imponga alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
  • b)impedisca alle Parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
  • i)relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate;
  • ii)relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati;
  • iii)adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o
  • c)impedisca alle Parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art159 · fonte su Normattiva