[1]Eccezioni relative alla sicurezza
[2]Nessuna disposizione del presente accordo puo' essere interpretata nel senso che:
- a)imponga alle Parti di fornire informazioni la cui divulgazione esse considerino contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
- b)impedisca alle Parti di adottare i provvedimenti che esse considerino necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
- i)relativi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alle attivita' economiche svolte direttamente o indirettamente al fine di approvvigionare le forze armate;
- ii)relativi a materiali fissili e per la fusione o a materiali da cui essi sono derivati;
- iii)adottati in periodo di guerra o comunque di crisi nelle relazioni internazionali; o
- c)impedisca alle Parti di agire per adempiere i propri obblighi internazionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
