[1]Obiettivo

[2]Le Parti liberalizzano progressivamente e reciprocamente il commercio delle merci nel corso di un periodo transitorio che ha inizio all'entrata in vigore del presente accordo, in conformita' del presente accordo e dell'articolo XXIV del GATT 1994.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art21 · fonte su Normattiva