[1]Comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie

[2]1. Il comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie, istituito in applicazione dell'articolo 15.2, paragrafo 1 (Comitati specializzati), puo':

  • a)definire le procedure o le modalita' necessarie per mettere in atto il presente capo;
  • b)monitorare l'avanzamento della messa in atto del presente capo;
  • c)confermare il completamento, con esito positivo, delle attivita' destinate a instaurare rapporti di fiducia reciproca di cui all'articolo 5.8, paragrafo 3;
  • d)definire procedure per l'approvazione degli stabilimenti per i prodotti di origine animale e, se del caso, dei siti di produzione per i prodotti di origine vegetale; e
  • e)costituire una sede di discussione dei problemi posti dall'applicazione di certe misure sanitarie o fitosanitarie, al fine di giungere a soluzioni accettabili per entrambe le Parti. In questi casi, il comitato e' convocato d'urgenza, a richiesta di una Parte, per procedere alle consultazioni. 2. Il comitato e' composto di rappresentanti delle Parti e si riunisce una volta all'anno alla data e nella sede convenute. L'ordine del giorno e' stabilito prima delle riunioni. Le Parti esercitano alternativamente le funzioni di presidenza.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art510 · fonte su Normattiva