[1]Cooperazione sul benessere degli animali

[2]Le Parti:

  • a)scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attivita';
  • b)cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art59 · fonte su Normattiva