[1]Cooperazione sul benessere degli animali
[2]Le Parti:
- a)scambiano informazioni, competenze ed esperienze per quanto riguarda il benessere degli animali e adottano un piano di lavoro per tali attivita';
- b)cooperano nell'elaborazione di norme per il benessere degli animali in sedi internazionali, in particolare in relazione allo stordimento e alla macellazione degli animali.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
