[1]Cooperazione e assistenza tecnica in materia di sicurezza alimentare, questioni sanitarie e fitosanitarie e questioni inerenti al benessere degli animali
[2]1. La cooperazione in questo ambito e' finalizzata a rafforzare le capacita' delle parti per quanto riguarda le questioni sanitarie e fitosanitarie e le questioni inerenti al benessere degli animali, cosi' da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte salvaguardando al tempo stesso il livello di protezione dell'uomo, degli animali e delle piante e il benessere degli animali. 2. Essa puo' riguardare, tra l'altro:
- a)il sostegno all'armonizzazione della legislazione e delle procedure sanitarie e fitosanitarie nell'America centrale e la facilitazione della circolazione delle merci all'interno della regione;
- b)l'apporto di competenze riguardanti la capacita' tecnica e legislativa di elaborare e applicare disposizioni legislative, nonche' di sviluppare sistemi di controllo sanitario e fitosanitario (comprendenti programmi di eradicazione, sistemi di sicurezza alimentare e la notifica di allarmi) e riguardanti il benessere degli animali;
- c)il sostegno allo sviluppo e al rafforzamento delle capacita' istituzionali e amministrative nell'America centrale, a livello sia regionale sia nazionale, per migliorarne lo status sanitario e fitosanitario;
- d)lo sviluppo in ciascuna delle Repubbliche della parte AC di capacita' che consentano di soddisfare i requisiti sanitari e fitosanitari in modo da migliorare l'accesso al mercato dell'altra parte, salvaguardando nel contempo il livello di protezione;
- e)la fornitura di consulenza e assistenza tecnica sul sistema di regolamentazione sanitaria e fitosanitaria dell'Unione europea e sull'attuazione delle norme che il mercato dell'Unione europea impone. 3. Il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie, di cui al capo 5 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo II (Scambi di merci) della parte IV del presente accordo segnala in quali ambiti e' necessario cooperare in modo da definire un programma di lavoro. 4. Il comitato di associazione monitora i progressi della cooperazione istituita a norma del presente articolo e presenta i risultati di quest'attivita' al sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
