[1]Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
[2]Sono mantenute misure appropriate volte a impedire che i fornitori che, da soli o congiuntamente, sono fornitori principali pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
- a)in sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali33;
- b)nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti;
- c)nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative alle infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a tali fornitori ai fini della prestazione dei servizi. --------- 33 O compressione dei margini per la Parte UE.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
