[1]Ambito di applicazione e definizioni
[2]1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati a norma delle sezioni da B a D. 2. Ai fini della presente sottosezione si intende per: servizi finanziari: qualsiasi servizio di natura finanziaria offerto da un fornitore di servizi finanziari di una delle Parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attivita':
- a)servizi assicurativi e connessi:
- i)assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
- A)ramo vita;
- B)ramo danni;
- ii)riassicurazione e retrocessione;
- iii)intermediazione assicurativa (ad esempio attivita' di broker e agenzie);
- iv)servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
- b)servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
- i)raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico;
- ii)prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
- iii)leasing finanziario;
- iv)tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito e di addebito, traveller's cheque e bonifici bancari;
- v)garanzie e impegni;
- vi)operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:
- A)strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
- B)valuta estera;
- C)prodotti derivati, compresi, ma non esclusivamente, i contratti a termine e a premio;
- D)strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
- E)titoli trasferibili;
- F)altri strumenti negoziabili e attivita' finanziarie, ivi compresi i lingotti;
- vii)partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualita' di agente (in forma pubblica o privata) nonche' prestazione di servizi collegati;
- viii)intermediazione sul mercato monetario;
- ix)gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
- x)servizi di liquidazione e compensazione relativi a attivita' finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
- xi)fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonche' elaborazione di dati finanziari e relativo software;
- xii)servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attivita' elencate ai precedenti punti da i) a xi), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; fornitore di servizi finanziari: qualsiasi persona fisica o giuridica di una delle Parti che intenda prestare o presti servizi finanziari, a esclusione dei soggetti pubblici; soggetto pubblico:
- a)un'amministrazione pubblica, una banca centrale o un'autorita' monetaria di una delle Parti, o un soggetto di proprieta' o sotto il controllo di una delle Parti, che svolga principalmente funzioni pubbliche o attivita' a fini pubblici, ad esclusione quindi di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; oppure
- b)un soggetto privato che svolga funzioni normalmente esercitate da una banca centrale o un'autorita' monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; nuovo servizio finanziario: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalita' di erogazione del prodotto, che non e' fornito da alcun fornitore di servizi finanziari sul territorio di una delle Parti, ma e' fornito sul territorio dell'altra parte.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
