[1]Misure prudenziali (36)
[2]1. Ciascuna delle Parti puo' adottare o mantenere per motivi prudenziali37 misure aventi come scopo:
- a)la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario;
- b)la salvaguardia dell'integrita' e della stabilita' del proprio sistema finanziario. 2. Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari per raggiungere il loro scopo e, quando non sono conformi alle altre disposizioni del presente accordo, non sono utilizzate dalle Parti per sottrarsi agli impegni o agli obblighi che da tali disposizioni discendono. 3. Nessuna disposizione del presente accordo implica l'obbligo per le Parti di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici. 4. Fatti salvi altri mezzi di regolamentazione prudenziale del commercio transfrontaliero di servizi finanziari, una Parte puo' esigere la registrazione dei fornitori di servizi finanziari transfrontalieri dell'altra Parte e degli strumenti finanziari. --------- 36 Ai fini del presente accordo, e' considerata misura prudenziale ogni misura applicata ai fornitori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di una Parte che non sono regolamentati ne' sottoposti al controllo dell'autorita' di vigilanza finanziaria di tale Parte. Le misure di questo tipo sono adottate in conformita' di questo articolo. 37 I "motivi prudenziali" possono comprendere il mantenimento della sicurezza, della solidita', dell'integrita' o della responsabilita' finanziaria dei singoli fornitori di servizi finanziari.
Testo vigente dal 3 settembre 2015
