[1]Ambito di applicazione e definizioni

[2]1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di corriere per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, per "licenza" si intende l'autorizzazione, accordata da un'autorita' competente a un singolo fornitore, eventualmente prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art181 · fonte su Normattiva