[1]Ambito di applicazione e definizioni
[2]1. La presente sezione stabilisce i principi del quadro di regolamentazione applicabile ai servizi di corriere per i quali sono assunti impegni negli elenchi degli impegni a norma dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo. 2. Ai fini della presente sezione e dei capi 2, 3 e 4 del presente titolo, per "licenza" si intende l'autorizzazione, accordata da un'autorita' competente a un singolo fornitore, eventualmente prescritta per iniziare a prestare un determinato servizio.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
