[1]Trattamento dei dati
[2]Entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo e comunque al piu' tardi alla data in cui prendono effetto impegni simili derivanti da altri accordi di integrazione economica:
- a)ciascuna delle Parti autorizza i fornitori di servizi finanziari dell'altra Parte stabiliti nel proprio territorio a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, all'interno o al di fuori del proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se esso e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di tali fornitori;
- b)ciascuna delle Parti, riaffermando il proprio impegno38 per la tutela dei diritti fondamentali e della liberta' delle persone, adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali. --------- 38 Questo impegno si riferisce ai diritti e alle liberta' sanciti nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle Linee guide per la regolamentazione degli archivi informatizzati di dati personali (risoluzione 45/95 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1990), e nelle Linee guida dell'OCSE sulla protezione della sfera privata e dei flussi transfrontalieri di dati personali (adottate dal Consiglio OCSE il 23 settembre 1980).
Testo vigente dal 3 settembre 2015
