[1]Trattamento dei dati
[2]1. Ciascuna delle parti autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire i dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo e' necessario per il normale esercizio dell'attivita' di detti prestatori di servizi finanziari(26). 2. Ciascuna delle parti adotta o mantiene in vigore le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della liberta' individuale, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.
[3]---------- (26) Resta inteso che l'obbligo previsto al presente articolo non e' considerato un impegno specifico a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, lettera a).
Testo vigente dal 23 luglio 2016
