[1]Trattamento dei dati

[2]1. I dati personali, trasferiti in attuazione dell'Articolo 4, punto 1, lettere da A a D del presente Accordo e delle correlate Intese tecniche di cui all'Articolo 3 comma 4, sono trattati esclusivamente per le finalita' da esso previste e in conformita' alle clausole di protezione contenute nell'allegato all'Accordo e che ne costituiscono parte integrante. 2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra parte ricevuti per l'attuazione del presente accordo e delle relative Intese tecniche, ciascuna parte si impegna a non trasferire tali dati a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso scritto dell'altra parte.

Testo vigente dal 27 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;56~accordo-art8 · fonte su Normattiva