[1]Trattamento dei dati
[2]1. I dati personali, trasferiti in attuazione dell'Articolo 4, punto 1, lettere da A a D del presente Accordo e delle correlate Intese tecniche di cui all'Articolo 3 comma 4, sono trattati esclusivamente per le finalita' da esso previste e in conformita' alle clausole di protezione contenute nell'allegato all'Accordo e che ne costituiscono parte integrante. 2. Al fine di garantire la protezione dei dati personali dei dipendenti e dei collaboratori dell'altra parte ricevuti per l'attuazione del presente accordo e delle relative Intese tecniche, ciascuna parte si impegna a non trasferire tali dati a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con le finalita' concordate senza il previo consenso scritto dell'altra parte.
Testo vigente dal 27 aprile 2026
