[1]Dialogo

[2]1. Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalita'. 2. Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme:

  • a)vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario;
  • b)consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti;
  • c)consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno;
  • d)riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali;
  • e)dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
  • f)scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art3 · fonte su Normattiva