[1]Dialogo
[2]1. Le parti convengono di intensificare il dialogo regolare in tutti i settori disciplinati dal presente accordo in vista di realizzarne la finalita'. 2. Il dialogo tra le parti si svolge tramite contatti, scambi e consultazioni a tutti i livelli, in particolare nelle seguenti forme:
- a)vertici a livello di leader, da tenersi regolarmente ogni qualvolta le parti lo ritengano necessario;
- b)consultazioni e visite a livello ministeriale, nelle occasioni e nelle sedi stabilite dalle parti;
- c)consultazioni a livello di ministri degli esteri organizzate a cadenza regolare, se possibile una volta all'anno;
- d)riunioni a livello di alti funzionari per consultazioni su questioni di interesse reciproco o incontri informativi sui principali sviluppi internazionali e nazionali;
- e)dialoghi settoriali su questioni di interesse comune;
- f)scambi di delegazioni tra il Parlamento europeo e il Parlamento della Nuova Zelanda.
Testo vigente dal 29 ottobre 2020
