[1]Impegno a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto

[2]Nell'intento di promuovere l'impegno comune a favore dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, le parti convengono di:

  • a)promuovere i principi fondamentali in relazione ai valori democratici, ai diritti umani e allo Stato di diritto, anche nei consessi multilaterali, e
  • b)collaborare e, ove opportuno, coordinarsi per la promozione pratica dei principi democratici, dei diritti umani e dello Stato di diritto, anche nei paesi terzi.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art6 · fonte su Normattiva