[1]Istruzione e formazione

[2]1. Le parti riconoscono il contributo cruciale dell'istruzione e della formazione per la creazione di posti di lavoro di qualita' e di una crescita sostenibile per le economie basate sulla conoscenza, in particolare tramite la formazione di cittadini che siano non solo preparati a partecipare in modo informato ed efficiente alla vita democratica, ma anche in grado di risolvere problemi e cogliere le opportunita' che derivano da un mondo connesso a livello globale proprio del XXI secolo. Di conseguenza, le parti riconoscono di avere un interesse comune a cooperare nel settore dell'istruzione e della formazione. 2. Conformemente ai reciproci interessi e agli scopi delle loro politiche in materia d'istruzione, le parti s'impegnano a sostenere congiuntamente opportune attivita' di cooperazione nei settori dell'istruzione e della formazione. La cooperazione riguardera' tutti i settori dell'istruzione e puo' comprendere: a)la cooperazione nell'ambito della mobilita' ai fini dell'apprendimento individuale, attraverso la promozione e l'agevo­lazione degli scambi di studenti, ricercatori, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore e degli insegnanti;

  • b)il sostegno a progetti comuni di cooperazione tra istituti d'istruzione e di formazione dell'Unione europea e della Nuova Zelanda, nell'intento di promuovere lo sviluppo dei piani di studio, i programmi di studio e i corsi di laurea comuni e la mobilita' degli studenti e del personale;
  • c)la cooperazione istituzionale, i contatti e i partenariati al fine di rafforzare la componente formativa del triangolo della conoscenza e di promuovere lo scambio di esperienze e di know-how;
  • d)il sostegno alla riforma delle politiche attraverso studi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e valutazioni comparative e lo scambio di informazioni e buone pratiche, in particolare in considerazione dei processi di Bologna e di Copenaghen e degli strumenti e dei principi in grado di aumentare la trasparenza e l'innovazione nel settore dell'istruzione.

Testo vigente dal 29 ottobre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;138~art40 · fonte su Normattiva